Impianti irrigui
Attività irrigue ARIF L’acqua è un bene prezioso, per questo Arif si impegna nella gestione consapevole e ottimale della distribuzione delle risorse idriche mirata alla salvaguardia e tutela ambientale.
Attività irrigue ARIF
L’acqua è un bene prezioso, per questo Arif si impegna nella gestione consapevole e ottimale della distribuzione delle risorse idriche mirata alla salvaguardia e tutela ambientale.
Tra i compiti dell’agenzia in merito alle attività irrigue, particolare attenzione è riservata alla razionalizzazione della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del “Piano di tutela delle acque”.
Presidi provinciali per Impianti irrigui
Legge Regionale
ATTIVITA’ IRRIGUE – art. 3, L.R. 3/2010
1. L’Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:
a) un sistema coordinato e integrato della risorsa “acqua” a fini irrigui emunta dagli impianti già dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania di beni e del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione;
b) un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell’allevamento del bestiame;
c) la razionalizzazione della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del “Piano di tutela delle acque”;
d) i processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, l’utilizzo di acqua da impianti di affinamento, secondo quanto disposto dall’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, al fine di preservare e non depauperare la falda acquifera, anche mediante appositi accordi o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
e) l’efficacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, recepita dal d.lgs. 152/2006 e dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
2. Rientrano nei compiti dell’Agenzia:
a) la gestione e l’esercizio degli impianti di irrigazione già dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1979, e degli impianti direttamente condotti dalla Regione, con connesse attività di progettazione e di manutenzione;
b) le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all’irrigazione;
c) la promozione di iniziative e la realizzazione di interventi per l’informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell’attività di irrigazione al fine di promuovere l’uso corretto e ottimale della risorsa “acqua”;
d) l’ammodernamento degli impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con l’installazione di apparecchiature per evitare perdite d’acqua nei nodi delle infrastrutture irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazione dell’acqua nei gruppi di consegna; il riuso dell’acqua riveniente dagli impianti di affinamento;
e) la realizzazione di opere volte a ottenere la produzione da fonti alternative di energia elettrica per il funzionamento degli impianti;
f) tutte le iniziative e le azioni strumentali all’ottimale esercizio degli impianti di irrigazione.
Ultimo aggiornamento
6 Dicembre 2024, 09:37