Forestazione
Premessa L’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – ARIF – ha natura di ente pubblico strumentale della Regione Puglia.
Premessa
L’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – ARIF – ha natura di ente pubblico strumentale della Regione Puglia. Essa è stata istituita con legge regionale n. 3/2010 nella quale è stata fissata, innanzitutto, la mission in ambito irriguo e forestale.
L’Agenzia, quale ente tecnico-operativo preposto all’attuazione degli interventi irrigui, forestali e fitosanitari (L.R. 19/2019), si caratterizza per la sua connotazione non economica finalizzata al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.
Relativamente alle Attività Forestali, l’art. 2 della L.R. 3/2010 cita testualmente:
- L’Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:
- un sistema coordinato e integrato, nell’ambito della forestazione, per la difesa del suolo e la gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;
- iniziative finalizzate alla valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agro-forestali;
- l’ammodernamento delle strutture forestali;
- attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura regionale di protezione civile, ivi comprese le attività della Sala operativa unificata permanente (SOUP) di protezione civile, che espleta funzioni di coordinamento nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verifichino nel territorio della Regione;
- attività di supporto e di consulenza sul patrimonio forestale di proprietà di enti pubblici che ne facciano richiesta.
- Rientrano nei compiti dell’Agenzia:
- gli interventi di forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale;
- la gestione dei complessi forestali del demanio regionale, compresi i rimboschimenti del demanio regionale, e dei boschi in occupazione regionale;
- la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale della biodiversità;
- l’introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla salute degli operatori forestali, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;
- le attività di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa, in relazione alle attività di cui al presente articolo, concernenti il patrimonio forestale degli enti pubblici che ne facciano richiesta;
ogni e qualsiasi attività gestionale per l’ottimale esercizio degli ambiti forestali.
Presidi provinciali per attività di forestazione
Programmazione delle attività future
Legge regionale
La legge istitutiva dell’ARIF n. 3/2010 è stata modifica ed integrata con leggi successive quali:
LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 33 “Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)”
LEGGE REGIONALE 30 novembre 2021, n. 45 recante “Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia), modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), modifiche alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)”.
In particolare la Legge 45 all’art. 8 Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2010 prevede:
All’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1, dopo la parola: “consulenza” sono inserite le seguenti: “e attuazione di lavori e servizi”;
b) alla lettera e) del comma 2, dopo le parole: “tecnico-amministrativi,” sono inserite le seguenti: “ambientale, di attuazione di lavori e servizi”;
c) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:
“e bis) le attività di supporto e di consulenza tecnico ambientale, di attuazione di lavori e servizi in relazione alle attività di cui all’articolo 2, concernenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale presente all’interno delle aree naturali protette regionali e le aree a verde di pertinenza regionale. Tutte le iniziative e le azioni strumentali per l’ottimale esercizio degli ambiti forestali”.
L’ARIF ha, dunque, tra i suoi obiettivi principali quello di valorizzare gli ambienti forestali sia in ambito produttivo, che protettivo, sociale e ricreativo.
Tale valorizzazione deve essere attuata attraverso la promozione di forme di gestione delle risorse boschive che meglio consentano lo sviluppo, la crescita, la tutela e la riproduzione dei soprassuoli forestali.
L’ARIF, al fine di garantire l’uso delle risorse forestali, del territorio boscato e delle aree correlate, persegue i seguenti obiettivi:
1.tutela idrogeologica dei territori;
2.difesa del suolo;
3.tutela del paesaggio;
4.tutela della biodiversità;
5.tutela delle aree di rilevante valore ambientale.
La DGR n. 957 del 29/05/2019 “Attività forestali nel Demanio regionale e nei terreni in occupazione temporanea gestiti dall’ARIF: Linee di indirizzo” individua i complessi forestali, suddivisi per provincia, del demanio regionale gestiti dall’ARIF e definisce gli indirizzi in ambito forestale che l’Agenzia è tenuta a seguire nelle more dell’approvazione del Piano di assestamento forestale in corso di elaborazione per i predetti complessi forestali.
Inoltre nella DGR n. 957 sono indicate le attività forestali che annualmente l’ARIF è tenuta ad inserire nella programmazione delle attività forestali.
Ultimo aggiornamento
6 Dicembre 2024, 09:35